La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.
Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal Giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sonno rivolte.
Nel caso in cui per il giorno dell’udienza i cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.
In tal caso, se il Giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.
L’art. 366 c.p.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo d comparire o di prestare il suo ufficio.
Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.
L’art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa. |