Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l’imputato con l’atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione all’Ufficio del G.I.P.
Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali.
Unitamente all’avviso di ammissione all’oblazione, l’interessato riceverà la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa; le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.
Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli:
- ufficio postale;
- banca/istituto di credito.
Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare presso la cancelleria della sezione G.I.P. una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto bancario/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento. Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria della sezione G.I.P.
Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l’archiviazione del procedimento). Le copie delle sentenze si richiedono alla cancelleria della sezione G.I.P.- G.U.P. |