L’istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d’acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell’incanto. Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.
Se è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell’Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell’Esecuzione fissa l’udienza di comparizione delle parti con termine all’istante per la notifica dell’istanza e del decreto di fissazione dell’udienza.
La sospensione è disposta una sola volta.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.
Per le esecuzioni mobiliari, assieme all’istanza compilata, occorre presentare la lettera dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema con la data dell’asporto dei beni (che è in possesso del debitore). |