Il debitore, per far fronte alla crisi dell’impresa, ha la possibilità attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti.
L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.
Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. |