Come fare per ...


Albo ctu e periti
A chi rivolgersi

Albo ctu e periti

Piano: 1
Stanza: 113-118
Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

Inquadramento normativo

Com’è noto, l’art. 16-novies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e all’albo dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p., siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche. A sua volta, l’art. 24-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.

 

Il nuovo albo CTU: ecco come iscriversi

Lo scorso 4 gennaio 2024 è stato reso disponibile l’accesso al nuovo portale albo CTU.

I Consulenti Tecnici d’Ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea dalla suindicata data e non oltre il 4 marzo 2024 hanno avuto termine per ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista dal suddetto Portale.

In forza dell’art. 5, comma 10, del DM 109/2023, che dispone in ordine ai requisiti e alle modalità di iscrizione, invece, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1° marzo e il 30 aprile e l'altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

A partire dal 1° marzo 2024, è attiva la prima finestra temporale (1 marzo-30 aprile) prevista dall’art. 5, comma 5, del DM 4 agosto 2023, n. 109, entro la quale sarà possibile presentare le nuove domande di iscrizione, collegandosi al link Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia.

Con l’art. 22, comma 5, del Decreto – Legge 2 marzo 2024, n. 19, è stata inserita una nova categoria professionale di iscrizione all’albo (trascrizione) ed è stato stabilito (introducendo il comma 5-bis dell’art. 67 disp. att. c.p.p.) che con Decreto del Ministero della Giustizia sono individuate ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 67, comma 5-bis, disp. att. c.p.p. le ulteriori categorie dell’albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B del D.M. 109/2023, ove compatibili.

Pertanto, per il solo albo dei periti penali, il termine di primo popolamento che scadeva il 04.03.2024 è stato ulteriormente prorogato di novanta giorni con termine al 2 giugno 2024, per consentirei ai professionisti già iscritti nell’albo in modalità cartacea di ripresentare la domanda in modalità esclusivamente telematiche.

 

I requisiti per accedere al nuovo Albo CTU

Possono iscriversi all’Albo CTU:

  • i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali,
  •  per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

Inoltre, i professionisti devono:

  • essere in regola con gli obblighi di formazione  professionale continua, ove previsti;
  • essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all’iscrizione agli ordini;
  • condotta morale specchiata;
  • possesso speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  • residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

 

DM 109/2023

Ai sensi del DM 109 il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

In mancanza del requisito sopracitato la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c.   conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Ciascun cittadino, infine, accedendo liberamente nella relativa sezione del portale online alboctuelenchi.giustizia.it, può consultare l’elenco nazionale dei CTU già iscritti negli albi circondariali digitali.