La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Caltanissetta indicando i requisiti del titolo.
Il Tribunale di Caltanissetta è competente se:
- è quello del luogo in cui è pagabile l’assegno (se bancario);
- è quello nel cui territorio risiede chi fa la richiesta di ammortamento dell’assegno (se bancario);
- è quello del luogo in cui ha una sede la banca che ha emesso l’assegno (se circolare).
Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione.
Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in G.U., purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.
Il ricorrente deve poi notificare il decreto di ammortamento al traente e al trattario e provvedere alla pubblicazione di un estratto sulla G.U.
Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell’istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l’assegno è pagabile. Anche in questo caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U.
Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Caltanissetta che deve aver pronunciato l’ammortamento, comunicandolo:
- a chi ha sottoscritto l’assegno;
- a chi ha emesso l’assegno;
- a chi ha richiesto l’ammortamento.
Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.
Se l’opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l’opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l’ammortamento, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento. |