Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari: nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extra-ospedaliere.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.; entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare, il quale nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo; se il T.S.O. non viene convalidato, il Sindaco deve disporne l’immediata cessazione. |