È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.
Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Quando debbono intervenire trasferimenti immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale.
Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza e alla sua trascrizione quando il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale la copia integrale della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile. Il Comune che riceve la sentenza la annota sull’atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’Avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato Civile. |