Cos’è | Fino alla sentenza di primo grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:
- dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari;
- dal Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell’invio degli atti al dibattimento;
- dal Tribunale e/o dalla Corte d’Assise durante la fase dibattimentale.
Dopo la sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell’istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto.
I parenti e affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta. |
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Come si richiede e documenti necessari | Deve essere depositata apposita richiesta, in carta libera, presso:
- la segreteria della Procura (Pubblico Ministero), nella fase delle indagini preliminari;
- la cancelleria G.I.P./G.U.P., dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero di: rinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio abbreviato);
- la cancelleria del Giudice adibito, nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta).
Deve essere presentato il proprio documento d’identità ed eventualmente nella domanda deve essere specificato l’eventuale grado di parentela con il detenuto. |
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