Come fare per ...


Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale
Cos’è

La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).

Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall’erario.

Chi può richiederlo

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 (tale importo ogni due anni può essere adeguato in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Ai fini della determinazione dell’importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:

  • se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
  • si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse.

N.B. Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore;
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).
Come si richiede e documenti necessari

Con domanda in carta semplice (vedi modulistica):

  • sottoscritta dall’interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita);
  • depositata dall’interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del Magistrato innanzi al quale pende il procedimento.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza a un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al Magistrato che procede.

La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del processo, se già pendente);
  • le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  • l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;
  • l’impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è tenuto a corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.

Il Giudice che procede può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.

La falsità o le omissioni nell’autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

N.B. L’istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1 c. 1 L. 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si richiede

Le Istanze si possono presentare presso i seguenti Uffici di Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL), nello specifico:

  • per la Cancelleria Penale Sezione Dibattimento - Dott.ssa Pastorello - 2° Piano – Stanza 203 – Tel: 0934/ 71333 – E-mail: luisa.pastorello@giustizia.it
  • per la Cancelleria Corte d’Assise – Dott.ssa Giannone - 1° Piano – Stanza 109 – Tel: 0934/ 71349 – E-mail: carola.giannone@giustizia.it
  • per la Cancelleria Sezione G.I.P./G.U.P. – Dott.ssa Lacagnina - 6° Piano – Stanza 608 – Tel: 0934/ 71445 – E-mail: sonia.lacagnina@giustizia.it
Costi

Esente

Modulistica

Nessuna