È la richiesta, fatta al Giudice dell’esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.).
L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo. |