Istanza di fallimento |
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Cos’è | È l’atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.). |
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Normativa di riferimento | R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Chi può richiederlo | L'istanza può essere presentata da:
- uno o più creditori;
- il debitore stesso;
- il Pubblico Ministero;
- l'erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
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Come si richiede e documenti necessari | L'istanza si propone al Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.
Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l’istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante. Nel caso in cui sia l’imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza:
- il documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa;
- la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
- i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell’impresa, con ricevuta di avvenuto deposito;
- lo stato patrimoniale dell’impresa;
- l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;
- il verbale di assemblea;
- l’eventuale certificato camerale sui protesti.
Se il ricorso è presentato da un creditore, questi dovrà depositare unitamente all'istanza:
- il codice fiscale e la partita IVA del creditore;
- la nota di iscrizione a ruolo;
- la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;
- le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore.
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Dove si richiede | Cancelleria Fallimentare sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano – Stanza 422 Tel: 0934/ 71318/ 283/ 435 E-,mail: fallesecuzioni.tribunale.caltanissetta@giustizia.it
A decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (Processo Civile Telematico), nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (artt. 16 e 17 L. 221/12 modificati dall’art. 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228). |
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Tempi | Con l’introduzione del deposito telematico, l’Iscrizione dell’Istanza avverrà contestualmente al deposito. |
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Costi |
- Contributo Unificato di € 98,00
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l’attestazione di avvenuto deposito).
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Modulistica | Nessuna |
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