Come fare per ...


Registro periodici
Cos’è

Si tratta del registro in cui vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica. Per ogni testata nel Registro Stampa sono indicati il titolo, il carattere, la periodicità con cui viene stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile.

Ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948 sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 L. 62/2001 non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche e i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.

Ai sensi dell’art. 16 L. 62/2001 i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ai sensi dell'art. 1 c. 6 lettera a) n. 5 L. 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

Chi può richiederlo

Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all’iscrizione nel Registro Stampa ai sensi dell’art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.

Come si richiede e documenti necessari

La domanda di iscrizione al Registro Stampa deve recare la firma autenticata del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile. Le tre cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

La firma può essere autenticata dall’impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, come previsto dall’art. 38 D.P.R. 445/00.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • certificato di cittadinanza e di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile (oppure autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00);
  • certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista;
  • copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
  • documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio per le imprese iscritte alla Camera di Commercio o copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi per le associazioni.

Le ONLUS devono allegare anche la documentazione comprovante la qualità di ONLUS.

La risposta avviene entro quindici giorni dal deposito della domanda.

Dove si richiede

Cancelleria Sezione Civile sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)
3° Piano – Stanze: 319-320
Tel: 0934/71358 - 0934/71444
E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it

Costi

La domanda di iscrizione al Registro Stampa è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 (art. 1 D.M. 24 maggio 2005).

Inoltre va effettuato il versamento di euro 168,00 della tassa sulle concessioni governative, sul c/c postale n. 8904 intestato alla “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara mediante bollettino postale. Salvo richiesta di esenzione ai sensi di legge.

Modulistica

Nessuna