In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.
L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al Giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile.
(Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167). |