Cos’è | Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, sentenza, decreto ingiuntivo, documento o provvedimento depositato presso il Tribunale.
Le copie possono essere:
- semplici - servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto e non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
- autentiche - servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche e hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale;
- esecutive - servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.
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Chi può richiederlo | Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della Sezione cui appartiene il Giudice che ha pronunciato il provvedimento. |
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Costi | Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia). |
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