Cos’è | Nel processo civile, l’atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l’invito a comparire che l’attore deve notificare al convenuto per mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il Giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.
Per l’iscrizione a ruolo occorre che la parte che si costituisce in giudizio per prima depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale.
Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato Giudice. Al momento dell’iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso. |
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Come si richiede e documenti necessari | Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:
- delle parti, loro generalità e codice fiscale;
- del Procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale;
- dell'oggetto della domanda;
- della data di notificazione della citazione;
- della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti.
Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del Contributo Unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo. Con l’atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all’Ufficio Giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell’attore deve contenere: l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore. |
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