Deve essere presentata apposita istanza a condizione che:
- l’atto sia necessario per l’interesse della famiglia;
- l’atto sia necessario per l’azienda che fa parte della comunione.
Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 c.c..). In questo caso per ottenere l’annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell’atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione.
Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve, su istanza dell’altro coniuge, ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto: se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell’ equivalente in base ai valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione. |