I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti personali ed economici che regoleranno la vita loro e dei figli dopo la separazione. In particolare i coniugi possono chiedere, se sono d’accordo:
- di essere autorizzati a vivere separati;
- che i figli siano affidati a uno dei due (o a entrambi congiuntamente);
- che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
- di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio.
Quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Quando intervengono trasferimenti immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale. In questo caso occorre che l’atto contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato.
Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all’altro coniuge e all’udienza devono comparire entrambi e prestare il consenso alla separazione.
Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di un legale, un giudizio per separazione giudiziale. |