Come fare per ...


Ammortamento della cambiale – Smarrita, sottratta o distrutta
Cos’è

Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.

In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.

Chi può richiederlo

Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione).

Come si richiede e documenti necessari

La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui il titolo è pagabile.

Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti a identificarla.

Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione.

Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa).

Il pagamento deve avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. o dalla scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore.

Occorre che il richiedente renda noto il decreto al trattario.

Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.

Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento, comunicandolo:

  • al trattario;
  • a chi ha richiesto l’ammortamento.

Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.

Se l’opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l’opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l’ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) – 3° Piano – Stanze: 308-333
Tel: 0934 71279 - 0934 71308
E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it

Costi

Il procedimento è soggetto a:

  • Contributo Unificato di € 98,00;
  • pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02).

Per il certificato di non interposta opposizione occorre:

  • marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,68;
  • due marche da ballo da € 16,00.
Modulistica

I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.