La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui il titolo è pagabile.
Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti a identificarla.
Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione.
Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa).
Il pagamento deve avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. o dalla scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore.
Occorre che il richiedente renda noto il decreto al trattario.
Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.
Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento, comunicandolo:
- al trattario;
- a chi ha richiesto l’ammortamento.
Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.
Se l’opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l’opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l’ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento. |