Come fare per ...


Divorzio congiunto
Cos’è

È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.

Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.

Quando debbono intervenire trasferimenti immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale.

Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza e alla sua trascrizione quando il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale la copia integrale della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile. Il Comune che riceve la sentenza la annota sull’atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi.

Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’Avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.

È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato Civile.

Chi può richiederlo

I coniugi con ricorso congiunto rappresentati da un Avvocato difensore.

Come si richiede e documenti necessari

È necessario presentare la domanda alla sede principale del Tribunale di Caltanissetta, luogo di residenza o domicilio di almeno uno dei coniugi. La richiesta va fatta in carta semplice e presentata alla Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Caltanissetta.

La richiesta si propone con un ricorso, che deve contenere:

  • l’indicazione del Tribunale che deve pronunciarsi
  • le generalità dei coniugi;
  • l’oggetto della domanda;
  • l’esposizione dei presupposti su cui si fonda la domanda di divorzio;
  • l’indicazione dell’eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
  • le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che dopo la pronuncia di divorzio dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori.

All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da un terzo munito di procura speciale notarile). L’Avvocato può anche esser uno solo per entrambi i coniugi posto, in questo caso, che entrambi i coniugi compaiano personalmente in udienza. Se gli Avvocati sono due, invece, uno dei coniugi può esser rappresentato dal proprio Avvocato in udienza.

Documenti da presentare unitamente alla domanda:

  • copia integrale o certificato o estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio (esente bollo);
  • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo);
  • certificato di residenza storico (dalla data di separazione ad oggi) di entrambi i coniugi. Nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre (in Comune) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto;
  • copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati (esente bollo);
  • dichiarazione dei redditi (esente bollo);
  • nota di iscrizione a ruolo.

Non sono ammesse autocertificazioni. I certificati hanno validità di 6 mesi.

Dove si richiede
  • Contributo Unificato di € 43,00

Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali.

Modulistica

Nessuna.