Come fare per ...


Concordato preventivo
Cos’è

Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale. Consiste in un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.

Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 – 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. “Decreto competitività” (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80), dal c.d. “Decreto correttivo” (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ) e con le modifiche introdotte dalla legge n. 98/2013 e dalla legge n. 9/2014.

Chi può richiederlo

L’imprenditore che si trova in stato di crisi.

Come si richiede e documenti necessari

La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall’imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Tale sede si identifica con il luogo dove l’imprenditore svolge prevalentemente l’attività; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

  • una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Dove si richiede

Cancelleria Fallimentare sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)
3° Piano – Stanza 422
Tel: 0934/ 71318/ 283/ 43
E-mail: fallesecuzioni.tribunale.caltanissetta@giustizia.it

A decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (Processo Civile Telematico), nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (artt. 16 e 17 L. 221/12 modificati dall’art. 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228).

Costi
  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica

Nessuna